a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

CONDIVIDI

 - Cassazione penale -

Riabilitazione speciale per il minorenne condannato – Insufficiente prova dell’emenda – Potere-dovere del giudice di differire la decisione – Onere di motivazione – Sussistenza – Fattispecie

In tema di riabilitazione speciale per i minorenni, la I Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 24, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, ove la prova dell’emenda del minore condannato appaia a una prima indagine insufficiente, il giudice ha il potere-dovere di differire la decisione ad un momento successivo, entro il compimento del venticinquesimo anno di età, ed è tenuto a dare adeguata motivazione del discrezionale esercizio di tale potere-dovere. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza volta a ottenere la riabilitazione in quanto privo di motivazione sulle ragioni che, pur in presenza di indici favorevoli, espressivi di un percorso di emenda già in atto, non consentivano di differire la decisione ad un momento successivo).
(Sez. I – 18 febbraio 2019 n. 9425)

In genere – Patteggiamento – Sospensione della patente di guida – Omissione – Ricorso del pubblico ministero ex art. 606, comma 2 cpp – Ammissibilità – Art. 448, comma 2 bis cpp – Applicabilità – Esclusione – Ragioni
In tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, la Quarta Sezione penale ha affermato che, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospe

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

02/05/2019