a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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Cassazione penale

Cause di non punibilità – Non procedibilità per particolare tenuità del fatto – Presupposto ostativo del comportamento abituale – Rilevanza di denunce e precedenti di polizia – Esclusione – Conseguenze – Indicazioni
Ai fini della sussistenza del presupposto dell’abitualità del comportamento dell’imputato ostativo al riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non rilevano, di per sé, denunce o precedenti di polizia, i quali determinano il dovere del giudice di verificarne anche d’ufficio gli esiti, onde trarre da questi concreti elementi di fatto eventualmente dimostrativi del suddetto presupposto.
(Sez. IV – 4 ottobre 2018 n. 51526)

Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime – Guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope – Qualificazione – Circostanza aggravante – Contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 e 2bis, dlgs n. 285 del 1992 – Concorso – Esclusione – Ragioni
La condotta di guida in stato di ebbrezza alcolica, ovvero di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, costituisce circostanza aggravante dei delitti – introdotti dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, dovendosi conseguentemente escludere, in applicazione della disciplina del reato complesso, che gli stessi possano concorrere con la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2 e 2bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(Sez. IV – 29 maggio 2018 n. 26857)

Misure di prevenzione – Procedimento – Misure di prevenzione personali – Interruzione a seguito di detenzione del proposto – Ripristino – Nuova verifica dell’attualità della pericolosità sociale – Giudice competente – Individuazione
Ai fini del ripristino dell’esecuzione di una misura di prevenzione personale, sospesa durante la concomitante carcerazione del sottoposto per espiazione pena, è funzionalmente competente alla rivalutazione dell’attualità della pericolosità il giudice che ha deliberato il provvedimento, da individuarsi nella corte di appello, nel caso in cui la misura sia stata emessa da quest’ultima in riforma del decreto di rigetto del tribunale.
(Sez. V – 1 marzo 2017 n. 21250)

Mezzi di prova – Testimonianza – Prossimo co

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04/03/2019