Giovanni Aliquò*
Sicurezza e territorio
Le alleanze possibili contro l’estremismo e la radicalizzazione nella sentenza n. 208/18 della Corte Costituzionale
Può esservi un rapporto di proficua collaborazione tra regioni, polizie locali e forze di polizia dello Stato anche in settori assolutamente sensibili , come in quello della formazione e della promozione della cultura della legalità, nonché in quello delle iniziative sociali per la prevenzione dei fenomeni e processi di radicalizzazione violenta e di estremismo? O vi è il rischio che, in tal modo, le regioni (o altri enti) travalichino le loro competenze invadendo quella esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica? La Corte Costituzionale, intervenendo sulla questione di legittimità sollevata sull’art. 6, comma 3, della legge della regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 dalla presidenza del Consiglio dei ministri (con ricorso del 29 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. h della Costituzione), con la sentenza di rigetto n. 208 (25 settembre – 16 novembre 2018) ha escluso tale rischio, confermando la validità della norma regionale e dunque la possibilità che sul territorio possano fisiologicamente coesistere e integrarsi tra loro “politiche per la sicurezza” statali e regionali.
La regione Lombardia, in particolare, era intervenuta disciplinando, con la legge n. 24/2017, la possibilità di coinvolgere gli appartenenti alle polizie locali e gli interpreti in progetti di formazione finalizzati a offrire strumenti utili a meglio rilevare e affrontare consapevolmente quei sintomi di estremismo e radicalizzazione che, nell’ambito delle rispettive attività professionali, meritano di essere colti e portati in evidenza, in quanto costituiscono