Irene Scordamaglia* e Laura Pagliuca**
Invalidità degli atti nel processo penale
1. Premessa
Il concetto di invalidità, nel processo penale, è strettamente connesso a quello di fattispecie, nella sua accezione di complesso di elementi dell’atto, necessari e sufficienti per il prodursi di un determinato effetto giuridico previsto dalla legge. A differenza del processo civile, nel quale vige il principio della libertà delle forme, in quello penale, la conformità dell’atto al suo schema tipico è, infatti, premessa imprescindibile della sua efficacia all’interno del processo. La regola appena enunciata è, peraltro, costituzionalizzata all’interno dell’art. 111, comma 1, che recita: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge». Ciò sta a significare che lo stesso procedimento penale non è altro che la sequela di atti che, perché possano dirsi produttivi di effetti giuridici, devono essere conformi al modello legale previsto in astratto.
Il libro II del codice di rito, a tal fine, prevede in modo dettagliato i requisiti degli atti processuali che integrano il modello legale e che li rendono validi ed efficaci. Ne consegue, a contrario, che l’atto è invalido quando si discosta dal modello descritto dalla norma. Occorre precisare, però, che non sempre l’ordinamento giuridico decreta l’invalidità quale conseguenza di qualsiasi difformità dal modello legale. L’atto, infatti, è invalido solo quando la difformità rientra in uno dei quattro casi di invalidità previsti per legge: la decadenza, l’inammissibilità, la nullità e l’inutilizzabilità. Tutte le altre difformità dal modello legale sono, invece, considerate prive di rilevanza dal legislatore e idonee a determinare una mera irregolarità dell’atto.
Si parla di irregolarità, in particolare, quando la norma, pur descrivendo il modello legale, non ne sanziona l’eventuale inosservanza: l’atto, seppur irregolare, è, dunque, valido ed efficace. L’obiettivo, dunque, è quello di delineare la disciplina delle singole invalidità, previste dal codice di procedura, ovvero, elaborate, nel corso del tempo, da dottrina e giurisprudenza.
2. L’inesistenza e l’abnormità
L’inesistenza ricorre quando l’atto manca degli elementi strutturali essenziali perché possa definirsi tale. Inesistente è l’atto caratterizzato da assoluta estraneità rispetto al sistema: quello, cioè, privo dei requisiti minimi necessari per inquadrarlo come atto processuale. Ne consegue che l’atto inesistente è assolutamente inidoneo a produrre qualsiasi effetto all’interno del procedimento penale. Proprio per questa ragione l’inesistenza non può essere inquadrata tra le invalidità, posto che quest’ultima ricorre soltanto allorché ciò che è stato compiuto presenti i caratteri essenziali dell’atto. Alla stregua di tali criteri possono, pertanto, dirsi inesistenti, ad esempio, la sentenza emessa da un soggetto che non è giudice o l’atto di costituzione di parte civile che non rechi la sottoscrizione dell’interessato, ma solo quella del suo difensore non munito di procura speciale.
Dal punto di vista del regime giuridico, il vizio in parola, infine, determina l’inefficacia e l’irrilevanza dell’atto, che si propaga a catena, a tutti gli atti successivi. L’inesistenza è insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche successivamente alla formazione del giudicato. In questo senso, da parte della giurisprudenza di legittimità si è affermato che un provvedimento inesistente è insuscettibile di impugnazione, al contrario dell’atto abnorme, che, invece, conserva pur sempre l’attitudine a dar luogo a preclusioni.
Al pari dell’inesistenza, l’abnormità è un vizio dell’atto non esplicitamente disciplinato dal codice, ma frutto di elaborazione giurisprudenziale. In particolare, essa può riguardare due diversi profili. Dal punto di vista strutturale, è abnorme l’atto che, per la peculiarità e stranezza del suo contenuto, si ponga al di fuori dell’intero sistema processuale. In tal senso è stata ritenuta affetta da abnormità genetica o strutturale la sentenza di proscioglimento emessa dal gip successivamente all’opposizione a decreto penale di condanna, poiché il giudice è vincolato in tale fase all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 cpp, e non può pronunciarsi nuovamente sullo stesso fatto-reato dopo l’emissione del decreto né revocare quest’ultimo fuori dei casi tassativamente previsti. Sotto il profilo funzionale, invece, è abnorme l’atto che, pur se non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. È stato ritenuto tale, ad esempio, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla; il provvedimento dello stesso giudice che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga l’archiviazione; il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, per avere esercitato l’azione penale, in ordine al delitto di cui all’art. 624-bis, cp, nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell’udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta (perché già annullato) e, dall’altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, poiché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato.
Non è, invece, atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero di emettere un provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, dal momento che un tale provvedimento è inquadrabile nello schema processuale di cui all’art. 22 cpp, nel quale trova disciplina la incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
3. L’inammissibilità
L’inammissibilità è una causa di invalidità tipica delle domande e delle richieste di parte. Essa, infatti, impedisce al giudice di valutare nel merito la richiesta di una parte del procedimento, quando la stessa non sia dotata dei requisiti imposti dalla legge a pena di inammissibilità. Come per le nullità, anche per le inammissibilità trova applicazione il principio di tassatività, con la conseguenza che la detta causa di invalidità può essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono.
L’inammissibilità consegue ad una serie di cause diverse. In primo luogo dal mancato rispetto del termine, previsto per legge, entro il quale un determinato atto deve essere compiuto; ma anche da difetti che attingono il contenuto o la forma dell’atto o la legittimazione di un determinato soggetto al compimento dello stesso.
È, ad esempio, inammissibile, l’atto di impugnazione che sia proposto da un soggetto non legittimato o privo di interesse, ovvero che sia stato proposto oltre i termini perentoriamente prescritti dalla legge ovvero l’atto di costituzione di parte civile che sia privo dei requisiti contenutistici previsti dall’art. 78, cpp. Lo è, del pari, l’istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive applicate all’imputato, qualora quest’ultimo non abbia provveduto contestualmente a notificarle, ai sensi dell’art. 299, comma 4-bis cpp. Detta inammissibilità può essere dedotta, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, dalla persona offesa, mediante ricorso per cassazione.
Dal punto di vista processuale, va, infine, evidenziato che la legge non prevede un termine entro il quale l’inammissibilità debba essere dichiarata dal giudice, il quale può rilevarla, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, fino all’intervento del giudicato, a meno che non sia espressamente previsto un termine anteriore.
4. La decadenza
La decadenza è la perdita del diritto di porre in essere un atto, quando sia trascorso il termine previsto dalla legge come perentorio. Si può, dunque, affermare che tale vizio non riguarda direttamente l’atto, ma, piuttosto, la posizione del soggetto legittimato al suo compimento. Nel processo penale, infatti, l’esercizio di una facoltà o l’adempimento di un onere sono sempre connessi al rispetto di un termine, con la conseguenza che il lo