Irene Scordamaglia* e Ginesio Avallone**

Il mandato d’arresto europeo

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1. Premessa
Il mandato di arresto europeo è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 69 del 22 aprile 2005, attuativa della decisione quadro 2002/584/Gai del Consiglio europeo. 

Si tratta di una pronuncia giudiziaria emessa da uno Stato membro dell’Unione europea (cosiddetto di emissione), in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (cosiddetto di esecuzione), di una persona, al fine di esercitare contro questi l’azione penale ovvero l’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale.

Il sistema in analisi postula una spiccata rapidità ed efficacia delle procedure di consegna, attraverso il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie; giustificato dalla reciproca fiducia posta a fondamento dei rapporti tra gli Stati dell’Ue.

Ciò ha permesso di superare parzialmente il farraginoso schema estradizionale basato sulla previsione bilaterale del fatto, e su una procedura di consegna innervata anche da valutazioni di carattere politico ad opera del potere esecutivo. In particolare, il tratto distintivo dell’intera disciplina è rappresentato proprio dall’eliminazione del cosiddetto “filtro politico”, e dal contestuale trasferimento di tutte le competenze in capo all’organo giudiziario. Tuttavia il legislatore interno, nel recepire la decisione quadro del Consiglio europeo, ha regolato la materia ricalcando in buona parte la struttura dell’estradizione, con ampi richiami al libro XI del codice di rito.

La l. 69/2005, dunque, descrive il procedimento attraverso il quale l’autorità giudiziaria interna decide sulla richiesta di cooperazione inoltrata dallo Stato membro di emissione. In particolare, possono individuarsi tre fasi: quella cosiddetta di instaurazione, quella di cognizione e quella di esecuzione.

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La latitanza
La dichiarazione di latitanza di un soggetto è disciplinata principalmente dall’ art. 296 del codice di procedura penale, e interessa tutti quei soggetti che “volontariamente si sottraggono alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o ad un ordine di carcerazione”. Ai fini dell’accertamento della volontaria sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, il quale costituisce il presupposto psicologico della dichiarazione di latitanza, non occorre dimostrare la consapevolezza dell’avvenuta emissione del provvedimento, ma è sufficiente che l’interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso. 

I soggetti destinatari di un provvedimento restrittivo che devono essere ricercati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria o, a seguito di sentenza definitiva, in stato di detenzione, vengono anche indicati con il termine “catturandi”. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa, sia stato revocato a norma dell’articolo 299 cpp o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso. 

Gianluca Seminatore

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2. L’instaurazione
del procedimento 

Per quanto riguarda la prima fase, due distinte ipotesi segnano l’avvio della procedura.

In primis, l’art. 9 prevede la trasmissione diretta dell’euromandato; ove il ministro della Giustizia – ricevuto il mandato d’arresto dall’autorità dello Stato di emissione – inoltra senza ritardo la richiesta al presidente della Corte d’Appello competente (art.5).

Questi riunisce il collegio decidente, ed è vincolato al parere del Procuratore generale circa l’eventuale applicazione di una misura coercitiva che scongiuri il pericolo di fuga della persona richiesta in consegna (esigenza cautelare corrispondente all’art. 274 comma 1 lett. b) cpp. Sin da subito è possibile notare che l’applicazione della misura coercitiva non è vincolata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza contemplati dall’art. 273 cpp, né alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a) e c) (relative al pericolo di inquinamento probatorio ed alla pericolosità sociale). 

Sotto questo aspetto, va evidenziato che il sistema rischia di perseguire le proprie finalità mediante una illegittima compressione dei diritti difensivi e della libertà personale dell’individuo. Per tale ordine di ragioni, la dottrina più attenta auspica che l’autorità giudiziaria trovi, di volta in volta, il punto di equilibrio tra le esigenze di semplificazione che sono alla base dell’euromandato e una serrata tutela della libertà personale del soggetto richiesto in consegna. 

Dunque, parallelamente al giudizio principale volto a decidere sulla richiesta di cooperazione giudiziaria, si apre – se del caso – un vero e proprio giudizio de libertate

In questa fase entra in gioco l’attività della polizia giudiziaria, la quale è chiamata a svolgere un ruolo di supporto per il collegio giudicante, espletando tutti gli adempimenti necessari all’eventuale esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Entro 5 giorni dall’esecuzione il presidente della Corte d’Appello procede a sentire l’arrestato, il quale sarà beneficiato delle ordinarie garanzie difensive previste dal codice di rito. L’audizione ha lo scopo di ristabilire il contradditorio tra il destinatario del m.a.e. e l’autorità giudiziaria (alla stregua dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cpp). Solo in questo frangente, infatti, la persona richiesta in consegna conoscerà le ragioni del suo arresto e le successive implicazioni procedurali.

Come appare evidente, il ricorso a tale schema presuppone che lo Stato membro di emissione conosca il luogo in cui risiede il destinatario del provvedimento; fattispecie tutt’altro che frequente. 

2.1. L’arresto a seguito della segnalazione nel SIS II

Si tratta dell’ipotesi in cui il mandato di arresto venga inserito all’interno di una vera e propria banca dati, che consente alle autorità di scambiarsi informazioni sull’identità di determinate persone o beni (vedi box a pag. VI). Detto apparato informativo opera in tutti gli Stati membri che fanno parte della cosiddetta Area Schengen (istituita con la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ratificata dall’Italia nel 1990).

Questa è l’ipotesi rubricata agli artt. 11, 12 e 13 della legge n. 69/2005. A dare inizio alla procedura – e dunque anche al parallelo giudizio cautelare – è l’arresto effettuato dalla polizia giudiziaria a seguito della segnalazione nel Sis II, Sistema di informazione Schengen. 

Invero, l’ufficiale di polizia giudiziaria è chiamato svolgere un ruolo più centrale rispetto a quello riservatogli in sede di trasmissione diretta dell’euromandato (art.9). In particolare – una volta eseguito l’arresto – è tenuto ad informare la persona richiesta in consegna, in lingua a lui conosciuta, del contenuto e dei motivi dell’euromandato; deve consegnargli una comunicazione scritta circa le possibilità di acconsentire alla consegna, nominare un difensore di fiducia ed essere assistito da un interprete; è tenuto inoltre ad individuare un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 cpp, qualora l’arrestato non vi provveda. 

Tutte queste attività devono essere trascritte ad opera dello stesso ufficiale di polizia in un verbale da trasmettere – nel termine di ventiquattro ore – al presidente della Corte d’Appello competente. Pertanto sussiste una scansione temporale più breve rispetto a quella prevista per il procedimento di estradizione (l’art. 716 cpp indica un termine di quarantotto ore); tuttavia identica a quella contemplata dall’art. 386 cpp per il procedimento ordinario. 

La ratio dei suesposti obblighi è spiccatamente garantista, visto che in tal caso, il destinatario del m.a.e. viene posto sin da subito in stato di detenzione presso la casa circondariale. Il legislatore, infatti, ha inteso accordare una tutela molto forte all’arrestato, tanto da presidiare la corretta redazione del verbale con la sanzione di nullità (art.12).

Una importante differenza rispetto alla disciplina della trasmissione diretta ex art.9, la si rinviene in sede di convalida dell’arresto, laddove la scelta della misura coercitiva è rimessa al solo presidente della Corte d’Appello in funzione di giudice monocratico, e non ad un collegio. 

Diverso è anche il termine entro il quale la persona in vinculis deve essere sentita: l’art. 13 impone che l’audizione del catturato debba avvenire entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale; termine più breve rispetto ai cinque giorni previsti dall’art.10.

3. La cognizione 

Dopo aver instaurato il procedimento, interviene la fase di cognizione, in seno alla quale l’autorità giudiziaria valuta i presupposti per l’accoglimento della richiesta di consegna. A tal fine, nel caso in cui la Corte di Appello non reputi sufficiente la documentazione trasmessa dallo Stato membro di emissione, chiederà a quest’ultimo tutte le informazioni integrative occorrenti. 

L’art. 16 della legge d’attuazione fissa un termine non superiore a trenta giorni per la ricezione di quanto richiesto a titolo integrativo, decorso il quale la Corte di Appello è tenuta a respingere la richiesta di cooperazione giudiziaria. Tale disciplina si fonda sul principio secondo cui la ricezione del provvedimento e della documentazione è condizione necessaria per l’esame sulla richiesta di esecuzione (art. 6 comma 5 l. 69/2005). 

A tal proposito, dunque, si potrebbe affermare che l’euromandato, sebbene improntato sul mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, non supera tout court lo schema della previsione bilaterale del fatto, tipico dell’estradizione. Ciò nondimeno se si considera il dato normativo dell’art.7, il quale dispone che l’esecuzione del m.a.e. ad opera dell’autorità giudiziaria italiana potrà avvenire solo laddove il fatto sia previsto come reato dalla legge nazionale (salvo casi eccezionali tassativamente previsti).

Dopo un’esauriente verifica dei presupposti, la Corte d’Appello – entro sessanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare – decide con sentenza in camera di consiglio circa l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna. Si da così inizio alla fase di esecuzione.

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Le notizie Interpol

Uno dei più importanti compiti svolti dall’Interpol è quello di comunicare alle polizie dei Paesi membri la lista dei soggetti latitanti, dei sospetti terroristi e delle persone scomparse. Per fare questo viene utilizzato un “sistema di notizie”. 

Le notizie, messaggi di allertamento su soggetti e cose, vengono redatte dagli uffici nazionali Interpol ed inviate al Segretariato generale dell’organizzazione che provvede alla loro diffusione in lingua araba, inglese, francese e spagnola agli altri Uffici nazionali. 

Sulla base del loro contenuto vengono suddivise in sette differenti tipologie ad ognuna delle quali è stato assegnato un diverso colore.

Notizie rosse: Relative a persone ricercate, contengono dettagli che consentono l’identificazione dei soggetti e particolari giudiziari, come la pena alla quale sono stati condannati e i reati commessi.

Notizie gialle: Relative a persone scomparse.

Notizie blu: Soggetti di interesse in relazione ad un crimine.

Notizie nere: Informazioni su corpi non identificati.

Notizie verdi: Relative a persone che hanno commesso un grave crimine e che potrebbero commettere lo stesso in altri Paesi.

Notizie arancioni: Relative a materiale pericoloso o a eventi che pongono a rischio la sicurezza pubblica. 

Mauro Valeri

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SIS e Schengen

L’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 hanno previsto uno spazio di libera circolazione di persone e cose all’interno dell’ “area Schengen”, abolendo i controlli alle frontiere interne tra gli Stati membri e prevedendo, contestualmente, l’istituzione di misure correttive (rafforzamento della cooperazione giudiziaria e tra forze di polizia, politica comune in materia di controlli alla frontiera, armonizzazione delle politiche in materia di visti e di asilo), volte a bilanciare la relativa perdita di sovranità.

Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS), previsto all’interno dell’omonimo Trattato quale misura di “compensazione” primaria atta a rafforzare sia la cooperazione giudiziaria e di polizia sia ad aumentare i controlli alle frontiere comuni, permette agli Stati membri di inserire – per finalità di ricerca all’atto di controlli di polizia e/o di frontiera – specifiche segnalazioni afferenti a categorie di persone od oggetti che, qualora rinvenuti, vengono sottoposti a determinate azioni di polizia. 

Il 9 aprile 2013 è entrata in funzione la banca dati europea di seconda generazione – denominata SIS II – che ha sostituito il SIS. già operativo in Italia dal 1995. Il passaggio al SIS II ha introdotto alcune nuove e funzionalità, finalizzate a rendere più efficaci i controlli di polizia - quali la possibilità dell’inserimento di foto, impronte e documenti del soggetto da ricercare - nonché la possibilità di creazione di link tra segnalazioni.

Le segnalazioni previste dal SIS II ed afferenti alle persone contengono i dati personali, inclusi i dati biometrici qualora disponibili, atti a consentire il rintraccio di un soggetto in area Schengen che lo Stato inseritore intende ricercare poiché:

destinatario di un mandato d’arresto europeo;

scomparso, sia esso minore o adulto;

parte di un procedimento giudiziario ;

sottoposto a controlli di polizia, discreti o specifici;

inammissibile in area Schengen.

Ugualmente, le segnalazioni del SIS II inerenti agli oggetti contengono, invece, dati che permettono di individuare le seguenti specifiche categorie, al fine del loro sequestro:

veicoli a motore con cilindrata maggiore di 50 cc, natanti ed aeromobili;

rimorchi, roulotte, motori fuoribordo e container, apparecchiature industriali;

armi da fuoco;

documenti d’identità in bianco e compilati (carte d’identità, patenti di guida, passaporti, titoli di soggiorno, documenti di viaggio) rubati, sottratti o smarriti o invalidati dall’autorità emittente;

certificati d’immatricolazione, rubati, sottratti o smarriti;

banconote in corso di validità;

mezzi di pagamento (assegni, carte di credito, titoli e azioni, obbligazioni).

Qualsiasi ulteriore informazione non presente nel SIS II e necessaria per il rintraccio delle persone o degli oggetti segnalati viene scambiata attraverso gli uffici S. I. Re. N. E. (Supplementary information requested at national entries) nazionali, attraverso una rete a ciò dedicata. 

La duttilità del sistema e la sua precipua caratteristica di essere un database “operativo”, poiché interrogato in ambito Schengen da tutte le forze di polizia all’atto di controlli del territorio e/o di frontiera, ne hanno permesso un utilizzo anche come strumento di contrasto alle gravi forme di criminalità nonché al terrorismo internazionale, essendo possibile il monitoraggio degli spostamenti oltre che l’acquisizione, discreta, di una serie di informazioni ritenute rilevanti dalle Agenzie di sicurezza.

Mauro Valeri

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4. L’esecuzione

In assenza di cause ostative, dunque, verrà emessa una sentenza con cui si dispone la consegna della persona richiesta se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero esista una sentenza irrevocabile che la ritiene responsabile del reato oggetto del m.a.e..

Il suddetto provvedimento è dato al termine della camera di consiglio, ed il presidente della Corte d’Appello ne dà immediata lettura, che equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti. Da questo punto di vista si scorge una significativa differenza col regime dell’art. 424 comma 2 cpp, in base al quale la lettura equivale a notificazione per le parti presenti. 

La sentenza viene immediatamente comunicata al ministro della Giustizia, che a sua volta provvede ad informare le autorità competenti dello Stato membro di emissione ed il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

Avverso la decisione sulla consegna, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte d’Appello, sono legittimati a proporre ricorso per cassazione. L’impugnazione deve avvenire nel termine di dieci giorni dalla conoscenza legale della sentenza, e può contenere non solo doglianze di legittimità, ma anche motivi di gravame attinenti al merito (art.22).

Nel caso in cui la decisione de quo non venga impugnata, ovvero la Suprema Corte confermi la sentenza di prime cure, la persona richiesta deve essere consegnata allo Stato membro di emissione.

4.1. Limiti alla consegna

Anche in ambito di esecuzione, il legislatore – nel recepire la decisione quadro del Consiglio europeo – ha posto importanti contrappesi di matrice garantista al sistema della libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Ad esempio, l’art.19 impone tre fondamentali limiti all’attuazione del m.a.e. da parte dell’autorità giudiziaria interna. 

In primo luogo, è contemplata l’ipotesi in cui l’euromandato venga emesso per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate con decisione pronunciata in absentia, e l’interessato non sia stato citato personalmente, né in altro modo informato della data e del luogo dell’udienza che ha portato alla pronuncia. In questo caso, la consegna è subordinata alla condizione che l’autorità emittente garantisca al destinatario del provvedimento la possibilità di chiedere un nuovo processo nello Stato membro di emissione, e di essere presente al giudizio. Una simile previsione è senza dubbio da sussumere all’interno dei principi costituzionali e comunitari del giusto processo e della tutela del contraddittorio (artt. 111 co.2 Cost e 6 Cedu). 

In secondo luogo, qualora il delitto su cui si fonda l’euromandato sia punibile con una pena privativa della libertà personale a vita, la consegna sarà subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento una revisione della sanzione comminata ovvero l’applicazione di misure di clemenza.

Il terzo limite riguarda il caso in cui il destinatario del m.a.e. sia cittadino o residente in Italia; donde la consegna soggiace alla condizione che la persona sconti la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale nello Stato di esecuzione.

Accanto al regime di tutela descritto, si pone la disciplina dell’art.18, che prevede i casi di totale rifiuto della consegna, per via di vizi del mandato più radicali ed offensivi di diritti fondamentali. Tra questi, ad esempio, vi è l’ipotesi di euromandato emesso per punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza o della sua religione, in palese violazione del principio di uguaglianza (art.3 Cost); ovvero sussista il pericolo che la persona richiesta venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani e degradanti. Occorre precisare che la sentenza di rifiuto emessa ai sensi dell’art.18 caduca anche le misure cautelari applicate.

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Requisiti per l’emissione del m.a.e.

Il mandato di arresto europeo nasce in risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Inizialmente, quindi, fu concepito solo per combattere i reati di terrorismo, in seguito però la sua sfera di azione si è allargata fino a ricomprendere al suo interno 32 specifiche fattispecie criminali. Questo può tuttavia essere emesso anche nel caso di commissione di altre fattispecie; in tale caso, però, deve essere soddisfatto il criterio della doppia incriminazione. 

Due sono i casi in cui il m.a.e. può essere emesso:

Per fatti puniti dalla legislazione nazionale con una pena o misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi. Tale durata si riferisce alla sanzione massima irrogabile per il reato prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro emittente. La sanzione massima prevista dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione non è rilevante a questo proposito.

Per l’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi (articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro sul m.a.e.).

Nel primo caso si fa riferimento ai procedimenti penali cui può essere sottoposto il ricercato (ancora non è intervenuta alcuna sentenza con valore esecutivo), nel secondo invece si fa riferimento ad una sentenza esecutiva già emessa dal giudice. Il primo accertamento quindi che l’autorità giudiziaria compie prima di emettere un m.a.e. è quello di verificare se il crimine in questione appartiene ad una delle 32 categorie di reati gravi non soggette alla valutazione della doppia incriminazione. 

In tal caso, l’unico requisito ancora necessario è che sia punibile con una pena privativa della libertà di almeno tre anni nel Paese che ha emesso il mandato. Per queste 32 tipologie di reati, a differenza che nell’estradizione, non è necessario che lo Stato che emette il m.a.e. e lo Stato che lo riceve prevedano nel loro codice penale la stessa fattispecie criminale. 

Si riporta di seguito l’elenco completo dei 32 reati per cui è previsto l’utilizzo del m.a.e.: partecipazione a un’organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, corruzione, frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, riciclaggio di proventi di reato, 

-falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell’euro, criminalità informatica, criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette, favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali, omicidio volontario, lesioni personali gravi, traffico illecito di organi e tessuti umani, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, razzismo e xenofobia, furti organizzati o con l’uso di armi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte, truffa, racket e estorsioni, contraffazione e pirateria in materia di prodotti, falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, falsificazione di mezzi di pagamento, traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, traffico di veicoli rubati, stupro, incendio volontario, reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale, dirottamento di aereo/nave, sabotaggio. Nel caso in cui un reato non fosse compreso in queste 32 categorie, il Paese esecutore potrebbe rifiutarsi di estradare un criminale, o presunto tale, qualora, in base alle proprie leggi, non dovesse riconoscere la punibilità del fatto di cui è accusato. 

Gianluca Seminatore

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L’estradizione

L’estradizione è regolamentata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. 

Il codice penale italiano disciplina l’estradizione con l’art. 13 che recita: 

“L’estradizione è regolata dalla legge penale italiana [730-741cpp], dalle convenzioni e dagli usi internazionali. 

L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera. 

L’estradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto. Non è ammessa l’estradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali”. 

L’estradizione è quindi una forma di collaborazione giudiziale tra più Stati e prevede il trasferimento di un individuo, dallo Stato in cui questo aveva trovato rifugio, in un altro Stato richiedente. 

Esistono due tipi di estradizione: quella “processuale”, che ha luogo quando il soggetto non ha ancora affrontato il processo e quella “esecutiva” che si verifica quando la persona è già stata condannata con sentenza definitiva. 

L’estradizione non è ammessa se il reato che la genera non è contemplato come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera ( cosiddetto principio della doppia incriminazione). L’estradizione è soggetta a dei limiti, come quelli previsti dal secondo comma dell’art. 26 Cost. il quale stabilisce che non può essere disposta l’estradizione per i reati politici. Altri limiti sono stati introdotti dalla Corte costituzionale: l’estradizione infatti non sarà concessa, qualora lo stato straniero sanzioni con la pena di morte il reato commesso o imputato all’individuo presente sul territorio italiano (sentenza n. 54 del 15 giugno 1979, confermata dalla sentenza 223 del 3 luglio 1996). 

L’estradizione può essere, inoltre, attiva o passiva.

Quella passiva è disciplinata dagli articoli 697-719 del codice di procedura penale, e viene definita tale quando lo Stato italiano intende consegnare un soggetto alle autorità straniere. In questo caso è il ministro di Giustizia a concederla, previa autorizzazione della Corte d’Appello competente. 

Affinché la richiesta di estradizione possa trovare accoglimento essa deve soddisfare alcuni requisiti: 

principio della doppia incriminazione (l’estradizione suppone che il reato sia punibile sia nello Stato richiedente che in quello concedente); 

principio del ne bis in idem (non è ammessa l’estradizione per un fatto che si sia già celebrato nello Stato un processo penale con sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento); 

principio di specialità (se il processo per il medesimo fatto risulti in corso, esso prevarrà sulla richiesta di estradizione dello Stato estero). 

Viene invece negata l’estradizione quando: 

la persona interessata alla richiesta di estradizione è stata (o sarà) sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; 

vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 

L’estradizione attiva viene invece disciplinata dagli art 720-722 del codice di procedura penale ed è sempre il ministro a richiederla espressamente, sia spontaneamente sia su richiesta del Procuratore Generale: in quest’ultimo caso però il ministro ha facoltà di rifiutare la richiesta motivando la propria scelta.

In estrema sintesi, quindi, l’estradizione può essere attiva e passiva: in quella attiva è lo Stato a chiedere la consegna di un soggetto, in quella passiva invece la concede. 

Come specificato dalla Convenzione europea, la richiesta di estradizione da parte dello Stato estero, deve giungere entro il termine di 40 giorni, a decorrere dal giorno dell’arresto del soggetto. 

Gianluca Seminatore

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5. Considerazioni finali 

In conclusione si può osservare che la decisione quadro del Consiglio europeo, così come attuata dal legislatore italiano, palesa un intento di armonizzazione delle discipline processuali statali, al fine di potenziare la cooperazione giudiziaria e di polizia. Ciò in ossequio al principio secondo cui l’Unione europea, sebbene non possa direttamente legiferare in materia penale e processuale, è pur sempre deputata ad una tutela cosiddetta “mediata” degli interessi comunitari. 

*consigliere della Suprema Corte di Cassazione
**tirocinante presso la Suprema Corte di Cassazione

05/11/2018