a cura di Mauro Valeri

In nome della legge

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- Cassazione penale -

Benefici penitenziari – Reati ostativi – Superamento dell’ostatività – Collaborazione con la giustizia – Sollecitazione da parte dell’autorità giudiziaria – Esclusione – Iniziativa del condannato

La Prima Sezione della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di condizioni ostative alla fruizione dei benefici penitenziari stabilite dall’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, affermando che il requisito della collaborazione con la giustizia presuppone l’iniziativa del condannato e che l’impossibilità della collaborazione non può essere desunta dalla mancata sollecitazione da parte dell’autorità inquirente affinché il condannato fornisca il proprio contributo.

(Sez I – 9 aprile 2018 n. 36457)

 

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Divieto di partecipazione a pubbliche riunioni – Reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale – Esclusione – Ragioni – Fattispecie

L’inosservanza della prescrizione del divieto di “partecipare a pubbliche riunioni” da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, dlgs. n. 159 del 2011, poiché la nozione di “pubblica riunione” rivela un deficit di determinatezza e tassatività della fattispecie penale. (Principio affermato in tema di condotta di chi si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio).

(Sez I – 9 aprile 2018 n. 31322)

 

Misure di prevenzione patrimoniali – Sequestro – Termine di efficacia – Sospensione – Limite massimo di durata previsto dall’art. 304, comma 6, cpp – Applicabilità – Esclusione

La Prima Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di sospensione del termine di un anno e sei mesi previsto per l’adozione del decreto di confisca dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha affermato che il rinvio contenuto da detta norma all’304 cpp riguarda esclusivamente le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in quanto compatibili, e non si estende alla disciplina dei termini massimi, prevista dall’art. 304, comma 6, cpp, trattandosi, quest’ultima, di una disposizione di carattere eccezionale posta a garanzia della libertà personale.

(Sez I – 12 settembre 2017 n. 2211)

 

Professionisti – Medici e chirurghi – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali – Legge 8 marzo 2017, n. 24 – Art.590 sexies cp – Causa di non punibilità – Configurabilità – Ambito di applicazion

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05/10/2018