Irene Scordamaglia* e Laura Pagliuca**
Stalking: la normativa di contrasto - Psrte I
1. Le ragioni di politica criminale
L’art. 612 bis del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La disposizione – introdotta nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito in legge n. 38 del 23 aprile 2009, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale” – disciplina la fattispecie di “atti persecutori” e riconosce rilevanza penale a quei comportamenti, riconducibili al cosiddetto stalking, che, precedentemente non la avevano. Si tratta di un fenomeno di peculiare allarme sociale, la cui offensività si manifesta in intrusioni seriali e reiterate nella sfera della vita della vittima: ed è proprio la serialità che determina “un’autonoma e riconosciuta offesa” al bene giuridico tutelato.
La scelta del legislatore di delineare una disciplina ad hoc nasce sicuramente dall’improrogabile esigenza di punire condotte prive del requisito della violenza, in quanto la caratteristica tipica degli atti persecutori è proprio la mancanza di quell’elemento che ne consentirebbe la sussunzione nelle tradizionali fattispecie di percosse, violenza sessuale, lesioni personali, violenza privata, etc..
Al riguardo giova sottolineare che l’intervento legislativo di cui alla premessa si è reso necessario non soltanto nell’assenza di norme incriminatrici specifiche che attribuissero rilevanza penale agli atti persecutori, ma anche, e soprattutto, nella assoluta inadeguatezza, in termini di effettività della tutela, delle fattispecie già esistenti – in particolare di quella di violenza privata di cui all’art. 610 cp e di quella di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 cp – che, in mancanza di una disciplina ad hoc, venivano utilizzate per punire i comportamenti di stalking.
In particolare, a rendere difficoltosa la riconducibilità degli atti persecutori al delitto di violenza privata è la caratteristica di reato “a forma vincolata” di quest’ultimo, nel senso che, ai fini della sua configurabilità è necessaria la realizzazione di violenza o minaccia da parte dell’autore e il conseguente comportamento della vittima che sia “costretta a fare, tollerare od omettere qualche cosa”; lo stalking, diversamente, non presuppone alcun comportamento della persona offesa come conseguenza della condotta persecutoria dell’autore e, soprattutto, non richiede che la condotta del soggetto attivo sia caratterizzata dalla violenza o dalla minaccia.
Per ciò che concerne, invece, la contravvenzione di molestia o disturbo alla persona, l’insufficienza della fattispecie rispetto alle specifiche esigenze di repressione è da individuare, in primo luogo, nella diversità del bene giuridico tutelato, atteso che l’art. 660 cp è posto a presidio dell’ordine pubblico e della pubblica tranquillità, con la conseguenza che la fattispecie contravvenzionale è di difficile applicabilità in relazione a condotte che hanno un’incidenza offensiva, pressocchè esclusiva, sul piano degli interessi della persona alla libertà morale e alla libertà di autodeterminazione; senza contare che, ai fini della configurabilità del reato di molestia, è necessario che le condotta venga esercitata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, rimanendo, quindi, penalmente irrilevanti gli atti realizzati in luoghi privati (come l’abitazione della vittima). A ciò deve aggiungersi che la sanzione prevista dall’art. 660 cp (l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a cinquecentosedici euro) è evidentemente “troppo modesta per rivelarsi sufficientemente dissuasiva in termini general preventivi, anche perché la configurazione della fattispecie come contravvenzione non solo ne riduce i termini di