Paolo Guiso*
Sicurezza urbana
la legge n. 48 del 2017
1. Obiettivi della legge
Il 21 aprile 1017 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge n. 48 del 18 aprile 2017 di conversione del decreto legge nr. 42 del 20 febbraio 2017, avente come titolo: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
La legge, composta da 18 articoli, si propone l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, definita come “bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile… (art. 4)”.
La definizione ha il merito di precisare meglio i contorni della materia della sicurezza urbana e quindi di distinguerla da quella della “polizia amministrativa locale”, riservata alla potestà regionale e da quella della “sicurezza pubblica” attribuita esclusivamente allo Stato (art. 117 c. 1 lett. h Cost).
Per raggiungere l’obiettivo di rinforzare la sicurezza urbana il legislatore intende promuovere il modello della sicurezza integrata quale principio guida delle politiche e degli interventi in tale materia.
Infatti, in attuazione dell’art. 118 terzo comma della Costituzione, la nuova legge disciplina i vari strumenti di coordinamento utilizzabili dai vari attori della sicurezza (Stato, regioni, province autonome di Trento e Bolzano, enti locali) in modo che ciascuno possa concorrere, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione ed attuazione ad un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità locali (art. 1).
In particolare tali strumenti di coordinamento, secondo un criterio verticale di rilevanza territoriale (nazionale, regionale o locale), sono individuati:
a. negli Accordi sanciti in sede di Conferenza unificata, su proposta del ministero dell’Interno, che hanno la funzione di determinare le linee generali delle politiche pubbliche in tale ambito, di coordinare l’esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali in presenza di attività di interesse comune, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale (art. 2), nei seguenti settori d’intervento:
scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio;
interconnessione, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia e regolamentazione per l’uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica (di videosorveglianza) per il controllo delle aree e delle attività a rischio;
aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e forze di polizia;
b. negli accordi Stato-regioni o province autonome di Trento e Bolzano, conclusi in attuazione delle linee politiche di cui sopra, per sostenere iniziative, progetti (come la formazione e aggiornamento del personale della polizia locale) o finanziare interventi in favore dei comuni maggiormente interessati dai fenomeni di criminalità diffusa al fine di promuovere la sicurezza integrata nel territorio di loro competenza (art. 3);
c. nei Patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal prefetto e dal sindaco nel rispetto delle linee guide adottate, su proposta del ministro dell’Interno, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, in cui si individuano le misure specifiche di intervento in relazione al peculiare contesto territoriale al fine di:
prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria;
promuovere la cultura della legalità, anche mediante iniziative mirate di dissuasione contro ogni forma di condotta illecita;
promuovere il rispetto del decoro urbano attraverso forme di collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti, allo scopo di individuare le aree urbane che, per la loro rilevanza culturale e sociale, devono essere sottoposte a particolare tutela urbana;
promuovere inclusione, protezione e solidarietà sociale mediante azioni e progetti volti ad eliminare i fattori di marginalità sociale (art. 5);
d. nel Comitato metropolitano, co-presieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano composto dai sindaci dei comuni interessati istituito per l’analisi, la valutazione ed il confronto sulle tematiche della sicurezza urbana del territorio della città metropolitana (art. 6).
Nell’ottica di attuare in concreto un sistema di “sicurezza integrata” un ruolo specifico viene riconosciuto anche agli altri enti pubblici e/o soggetti privati (cosiddetta sicurezza integrata di tipo orizzontale).
Gli strumenti di regolazione sopra elencati (accordi art. 3; Patti per la sicurezza art. 5) prevedono varie forme di loro partecipazione in vista della realizzazione degli obiettivi dagli stessi individuati mediante:
a. sostegno strumentale, logistico, finanziario agli accordi territoriali di sicurezza integrata stipulati ai sensi dell’art. 6 bis c. 1 del dl 14.08.2013 nr. 93 (art. 7 c. 1);
b. presentazione di progetti per la messa in opera di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati da parte degli enti che gestiscono l’edilizia residenziale, degli amministratori di condominio, delle imprese o delle associazioni di categoria ovvero dei consorzi o dei comitati costituiti fra imprese, professionisti o residenti (art.7 c. 1 bis);
c. concorso delle reti territoriali di volontari nelle attività finalizzate alla salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi, e dei parchi cittadini (art. 5 c. 2 lett. a);
d. collaborazione di associazioni operanti nel privato sociale all’attuazione di azioni e/o interventi finalizzati a eliminare i fattori di marginalità ed a promuovere l’inclusione sociale (art. 5 c. 2 lett. c bis).
2. Novità introdotte
Al fine di elevare lo standard di sicurezza delle nostre città la legge in esame ha apportato alcune rilevanti modifiche alla materia penale e amministrativa.
L’obiettivo perseguito è quello di prevenire e/o contrastare le situazioni di degrado urbano o di disagio sociale che favoriscono l’insorgenza della criminalità diffusa nelle città.
Ispirandosi al modello americano cosiddetto della “tolleranza zero” adottato intorno alla metà degli anni Novanta dal sindaco di New York, Rudolph Giuliani, il legislatore ha inasprito l’apparato sanzionatorio (penale e/o amministrativo) anticipando l’intervento preventivo e/o repressivo a quelle situazioni prodromiche la commissione di reati tipici di criminalità diffusa (sicurezza primaria), allo scopo di aumentare il livello di sicurezza percepito nella cittadinanza.
Non sono mancate tuttavia misure ispirate ai principi della prevenzione situazionale o individuale (sicurezza secondaria), anche se di minore incidenza nel contesto complessivo delle norme, come la previsione di interventi finalizzati alla:
a. riqualificazione sociale, culturale e urbanistica delle periferie e delle zone più degradate della città anche av