Lorenzo D'Onofrio
Reato di tortura
I soggetti, le fattispecie e le pene previste dalla legge approvata lo scorso giugno
Premessa
La legge 14 giugno 2017, n. 110 ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di tortura e disposizioni connesse.
L’art 1 inserisce nel cp gli artt. 613-bis e 613-ter concernenti rispettivamente i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura;
l’art. 2 modifica l’art. 192 del cpp relativo alle prove illegittimamente acquisite;
l’art. 3 modifica l’art. 19 del dlgs 1998/286 riguardante la disciplina dell’immigrazione;
l’art. 4 dispone in ordine all’immunità ed estradizione in casi di tortura;
gli artt. 5 e 6 riguardano rispettivamente l’esclusione degli oneri a carico dello Stato per l’applicazione della presente legge e l’entrata in vigore della stessa.
Disciplina del reato di tortura
L’art. 613-bis (tortura) punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, oppure agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, se il fatto è commesso mediante più condotte oppure se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità del