Antonio Fragomeni*

L'acquisto della cittadinanza

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Tra normativa esistente e possibili sviluppi futuri

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Il termine cittadinanza intende la condizione di appartenenza dell’individuo ad uno Stato a cui consegue il godimento di diritti civili, politici e sociali nonché l’assolvimento di doveri. La compiuta elaborazione del concetto di cittadinanza, benché esso trovi radici antiche nel mondo greco-romano, si deve alla Rivoluzione francese e alle successive costruzioni teoretiche che, oltre a contribuire alla formazione dello Stato liberale di diritto, hanno tramandato sino ai giorni nostri la bivalenza del concetto stesso sia come status soggettivo che come relazione giuridica intercorrente tra cittadino e Stato.

Il rapporto di cittadinanza, nonostante l’essenza ontologica unitaria tesa a individuare una comunità di individui cui attribuire specifiche posizioni di diritto e dovere, è differentemente interpretato e disciplinato dalle diverse legislazioni nazionali.

I moderni ordinamenti statuali prevedono diversi meccanismi di acquisizione della cittadinanza; l’attribuzione può difatti avvenire alla nascita, tramite matrimonio ovvero per mezzo di naturalizzazione. I due principali criteri per consentire l’acquisto della cittadinanza alla nascita sono da individuarsi, anche storicamente, nell’istituto dello ius sanguinis, che prevede l’acquisto della cittadinanza in virtù della discendenza da un genitore già cittadino e nell’istituto dello ius soli che prevede quale presupposto di acquisizione dello status il solo fatto di nascere sul territorio nazionale. 

In riferimento alla normativa italiana la materia è stata dapprima regolata dalla legge 13 giugno 1912 n. 555 cui è succeduta la legge 5 febbraio 1992 n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, che, ad oggi, offre una articolata disciplina sul punto. L’analisi del testo normativo evidenzia una netta preminenza dello ius sanguinis quale criterio volto a tutelare i legami familiari derivanti da discendenza o filiazione. La ratio di tutela dei legami familiari che anima il criterio dello ius sanguinis è da apprezzarsi anche in relazione ai cittadini stranieri che vogliano acquisire la cittadinanza italiana laddove l’articolo 4 del testo in esame prevede requisiti decisamente meno rigidi in caso di ascendenze in linea retta fino al secondo grado con cittadini italiani per nascita. Anche la disciplina della naturalizzazione, da intendersi quale meccanismo di acquisto della cittadinanza a seguito di un prolungato periodo di residenza sul territorio dello Stato, risulta segnatamente ispirata alla tutela dei legami familiari. Difatti lo status di cittadino potrà essere concesso, con decreto del presidente della Repubblica, dopo un periodo ridotto di residenza di soli tre anni in caso lo straniero, pur non nato in Italia, vanti una ascendenza in linea retta fino al secondo grado con cittadini per nascita. La menzionata riduzione del periodo di residenza sul territorio dello Stato non pare di poco

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07/11/2017