Simone Morello*

Omicidio e lesioni stradali

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Tutte le modifiche apportate al codice della strada dalla legge che, nel marzo dello scorso anno, ha introdotto le nuove fattispecie di reato

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- In collaborazione con la Scuola superiore di polizia - 

Con la legge del 23 marzo 2016, n. 41, il legislatore ha introdotto le nuove fattispecie di reato di omicidio stradale e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Sebbene per effetto della riforma l’omicidio stradale oggi si configuri come un reato autonomo – trovando la sua disciplina nell’art. 589 bis cp, con contestuale abrogazione degli aggravamenti di pena per i fatti commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui all’art. 589 cp (omicidio colposo) – le norme recentemente varate dal legislatore non introducono una fattispecie del tutto inedita. Nell’ordinamento previgente, infatti, l’omicidio stradale era già punito come aggravante dell’omicidio colposo ai sensi della legge n. 296 del 1966, mentre il codice della strada prevedeva da tempo ipotesi di responsabilità per morte o lesioni collegate a “corse clandestine”. La nuova fattispecie di omicidio stradale descrive un delitto colposo non solo per il titolo, ma anche per la natura intrinseca della responsabilità tipizzata. In concreto, l’omicidio stradale contempla la morte di una o più persone a seguito di condotte che si sostanziano nel porsi alla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psico-fisica, dovuta all’assunzione di alcol o di droghe; nonché in violazione di specifiche ed individuate infrazioni delle norme sulla circolazione stradale. 

Sul piano strutturale, il rapporto di tale delitto rispetto all’omicidio “tradizionale” è di “specialità per specificazione”: l’evento è il prodotto di una peculiare colpa, consistente nella violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale. Ciò delinea con precisione l’ambito di applicabilità della legge: in caso di incidente stradale mortale, se non è accertata la violazione di una o più norme del codice della strada, l’evento infortunistico dovrà essere considerato come provocato da “colpa generica”, ovvero per imperizia, imprudenza e negligenza. Al responsabile dovrà quindi essere contestato l’omicidio colposo e non quello stradale, che costituisce un esempio di “colpa specifica”. Mentre la fattispecie base di cui all’art. 589-bis cp può essere realizzata da “chiunque”, a patto che la relativa condotta (attiva od omissiva) presenti un nesso di causalità con il sinistro e si estrinsechi nella violazione di una norma sulla circolazione stradale, le fattispecie aggravate restringono il novero dei soggetti attivi. Queste, infatti, trovano applicazione solo nei confronti dei conducenti di veicoli a motore, la cui condotta viene tipizzata dal precetto normativo, assumendo i connotati di reato di evento a forma vincolata. 

Le aggravanti ad effetto speciale previste, essendo sottratte al giudizio di bilanciament

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12/05/2017