Alessandro Maria Pane*
Porto d’armi e agenti di pubblica sicurezza
Per portare al seguito armi non di ordinanza gli agenti di pubblica sicurezza devono essere in possesso del porto d’armi per difesa personale, licenza che non sempre gli viene concessa
L
’ordinamento italiano demanda alle forze dell’ordine il compito istituzionale di salvaguardare la difesa dei cittadini, per i quali vige un generale divieto di circolare armati e non può esserne consentita l’autotutela se non nei casi di estrema necessità e quando ogni altra via sia preclusa (a tal proposito cfr. sentenza Tar Campania, Sez. III del 20 agosto 2001 n. 3876 e del 21 febbraio 2002 n. 1001 – Sentenza Tar Campania, Sez. IV del 14 febbraio 2005 n. 1006 e del 25 gennaio 2005 n. 354).
Premesso tale concetto e specificato che per trasporto si intende lo spostamento di un’arma scarica e racchiusa in una custodia da un luogo ad un altro, mentre per porto l’averne l’immediata disponibilità e pronta per essere usata, possiamo arrivare alla tematica principale dopo aver precisato che le licenze di polizia che autorizzano il trasporto o il porto sono sostanzialmente tre: il porto d’armi uso caccia, uso sportivo e per difesa personale.
La norma che porta alla concessione del porto d’armi per difesa personale, quello che autorizza il porto di armi corte o rivoltelle, è l’art. 42 del rd. 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in poi più brevemente Tulps) che recita: “Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale...”.
In via generale, la legge riconosce al personale delle forze dell’ordine, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato, tra le altre, le qualifiche di ufficiale e agente di pubblica sicurezza, attribuendo ai primi compiti e funzioni di maggior rilievo e responsabilità. Alla maggioranza degli appartenenti ai rispettivi ruoli viene riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, mentre alla restante parte quella di ufficiale, riservata ai funzionari e dirigenti della Polizia di Stato e agli ufficiali inferiori, superiori e ai generali dell’Arma dei Carabinieri.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza rivestita da una più vasta categoria di ruoli (ispettori superiori e sostituti commissari della Polizia di Stato, marescialli aiutanti e luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri[3],funzionari e dirigenti della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato) che però nulla cambia in ambito pratico rispetto all’argomento preso in esame, in quanto è suppletiva a quella base di agente di pubblica sicurezza, e ricoperta solo in sostituzione del superiore gerarchico, così subentrando in tale successiva veste.
Secondo il rd 6 maggio 1940, n. 635, recante “Regolamento per l’esecuzione del Testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza”, all’art. 73 è disposto che, tra gli altri, anche gli ufficiali di ps possono portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della citata legge, mentre gli agenti di ps contemplati dall’art. 17 e 18 del rd 690/1907, possono portare senza licenza le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti, en