Lorenzo D'Onofrio

Frode in processo penale e depistaggio

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Analisi della nuova figura di reato introdotta a luglio nel codice penale

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Nella Gazzetta ufficiale n. 166 del 18/07/2016 è stata pubblicata la legge 11/07/2016, n. 133, che introduce nel cp il reato di frode in processo penale e depistaggio e altre innovazioni.

La legge comprende tre articoli, di cui si esaminano gli aspetti innovativi. 

L’art. 1 sostituisce l’art. 375, inserisce l’articolo 383-bis e modifica gli artt. 157 e 374.

Il nuovo articolo 375 titolato “Frode in processo penale e depistaggio”, punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che per impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale compie una delle seguenti azioni:

mutare artificiosamente il corpo del reato oppure lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connesse al reato;

affermare il falso o negare il vero ovvero tacere, in tutto in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, se richiesto dall’ag o dalla pg di fornire informazioni in un procedimento penale.

Sono previste due aggravanti che determinano:

l’aumento della pena da un terzo alla meta se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tu

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31/10/2016