Balduinio Simone
Violazioni amministrative e controllo del territorio (terza parte)
Procedure di accertamento e verbalizzazione
1. Premessa
Le procedure di verbalizzazione delle violazioni amministrative e gli adempimenti successivi, correlati all’applicazione delle sanzioni accessorie, che costituiscono le misure di maggiore afflittività, sono particolarmente complesse. In esse si concentrano le maggiori e più frequenti cause di nullità dei procedimenti, che vedono nel contenzioso successivo una fase certa da gestire. Risulta quindi necessario acquisire conoscenze procedurali, che costituiscono la base su cui fondare sicurezze operative e gestionali. Per ben operare nel campo delle violazioni amministrative non è sufficiente la conoscenza della normativa, ma si richiedono competenze specifiche nei settori legati all’iter complessivo del procedimento, come le indicazioni da inserire nel verbale e le modalità di compilazione degli atti aggiuntivi alla contestazione. Questi ultimi adempimenti sono resi indispensabili dall’ eliminazione dei Servizi di cassa degli uffici delle entrate, attuata dal dlgs 09.07.1997, n. 237. Prima di tale soppressione il pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative, i cui proventi sono devoluti allo Stato, era possibile presso l’Ufficio del registro e la contestazione non richiedeva alcun ulteriore atto.
Ora tale ufficio non esiste più e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato deve seguire procedure specifiche, indicate chiaramente dalla circolare n. 327/E.
In particolare, è necessario garantire che qualunque contestazione o notificazione di violazioni amministrative punite con pena pecuniaria per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689, sia accompagnata dal modello F23.
Tale modello costituisce l’unico documento che consente al trasgressore di esercitare il diritto di estinguere l’obbligo nascente dalla verbalizzazione a suo carico. Per tale ragione l’omessa compilazione del modello, gli errori in esso riportati o l’omessa consegna all’interessato costituiscono motivo di nullità della procedura sanzionatoria.
2. Modalità di compilazione del modello F23
Il modello va compilato seguendo questa articolazione:
- I campi 1 e 2 sono riservati all’utente che deve indicarvi, rispettivamente, il concessionario per la riscossione tributi, l’ufficio postale o la banca presso cui effettua il pagamento.
- Il campo 4 è riservato alla trascrizione delle generalità del trasgressore comprese il codice fiscale dello stesso.
- Nel campo 6 vanno riportati i codici dell’ufficio o comando di polizia da cui dipendono gli agenti accertatori.
- Nel campo 7 va indicato il comune nel quale è indicato l’ufficio di Polizia degli accertatori.
- Nel campo 9 va riportata la causale dell’atto, nel caso specifico delle sanzioni amministrative va indicato sempre “P.A.” (Pubblica Amministrazione).
- Nel campo 10 vanno indicati gli estremi dell’atto da cui nasce la ragione del pagamento. Nel caso delle verbalizzazioni vanno indicati l’anno e il numero del verbale.
- Nel campo 11 (codice tributo, vedi box seguente) va riportato il codice assegnato. Normalmente le sanzioni amministrative hanno il codice 741 T.
- Nel campo 12 si riportano gli estremi della norma violata.
- Nel campo 13 va indicato l’importo da versare. I restanti campi sono di competenza dell’amministrazione finanziaria o comunque non attinenti a violazioni amministrative riscontrate dagli organi di Polizia.
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Codici identificativi degli uffici di Polizia
- Capitaneria di porto 9A7 (3)*
- Carabinieri 9A2 (3)*
- Carabinieri: Nucleo anti-sofisticazioni 6xx (1)*
- Carabinieri: Nucleo operativo ecologico 7xx (1)*
- Carabinieri: Nucleo tutela patrimonio artistico 8xx (1)*
- Comando provinciale Vigili del Fuoco Zxx (1)*
- Corpo Forestale - Coordinamento prov.le Dxx (1)*
- Giudice di Pace 9C3 (3)*
- Guardia di Finanza 9C7 (3)*
- Motorizzazione civile - Ufficio Provinciale 9xx (1)*
- Polizia di frontiera 9C5 (3)*
- Polizia ferroviaria 9C6 (3)*
- Polizia Municipale 9A0 (3)*
- Polizia postale Yxx (1)*
- Polizia stradale 3xx (1)*
- Prefettura Bxx (1)*
- Questura 2xx (1)*
- Tribunale 9B0 (2)* (3)*
- Tribunale di sorveglianza Nxx (1)*
(1) I caratteri “xx” devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’Ente.
(2) Indicare nello spazio “subcodice” del campo “6 ufficio o ente” l’identificativo dell’Ente (per es. la lettera D per la Asl RM/D).
(3) Indicare nel campo “7 cod. territoriale” il codice del comune di ubicazione dell’Ente.
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2.1 Codice del tributo da inserire nel modello
CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE
ADDIZIONALE 5% IMPOSTA CIRCOLAZIONE AUTO | 714T |
ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA DI BOLLO ACCONTO | 462T |
CONTRAVVENZIONI PER LA TUTELA DELLE STRADE E PER LA CIRCOLAZIONE | 743T |
MULTE A TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO | 747T |
MULTE E AMMENDE PER TRIBUTI DIVERSI DALL’ I.V.A. | 131T |
MULTE INFLITTE DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE – OBLAZIONI | 741T |
OBLAZIONI E PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI FORESTALI | 745T |
PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA ARMA C.C. | 434T |
PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA CORPO FORESTALE DELLO STATO | 435T |
PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA P.S. | 433T |
PENA PECUNIARIA SENZA DEVOLUZIONE A FONDI | 430T |
PENE PECUNIARIE INFLITTE PER INFRAZIONI VALUTARIE | 891T |
PENE PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALLE NORME DETTATE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO | 878T |
PROVENTI DELLE CONTRAVV. ALLA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO | 899T |
PROVENTI DELLE INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA LAVORAZ. DEI CEREALI | 883T |
PROVENTI DELLE INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI | 882T |
PROVENTI DELLE MINIERE E DELLE SORG. DI ACQUE MINER.TERMALI – SICILIA – ENTRATA PROPRIA | 867T |
PROVENTI DELLE SANZION PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALCODICE STRADALE – MIN. LAVORI PUBBLICI | 796T |
PROVENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA PROPAGANDA PRODOTTI DA FUMO | 936T |
PROVENTI DELL’UTILIZZ. DI ACQUE PUBBLICHE E PERTIN. IDRAULICHE – SICILIA – ENTRATA PROPRIA | 874T |
PROVENTI DERIVANTI DA BENI CONFISCATI – ART. 12 LEGGE 11/08/2003 N. 228 (FONDO MISURE ANTI-TRATTA) | 802T |
PROVENTI DERIVANTI DA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA – SICILIA – ENTRATA PROPRIA | 872T |
PROVENTI DERIVANTI DAI BENI CONFISCATI AI SENSI DELL’ART. 12 SEXIES DELLA L.356/1992 | 833T |
PROVENTI DI DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE – SICILIA – ENTRATA PROPRIA | 868T |
PROVENTI E RECUPERO SPESE PER SANZIONI PECUNIARIE AMMINIST. | 898T |
PROVENTI PER IL FONDO ASSISTENZA PERSONALE ARMA DEI CARABINIERI | 945T |
PROVENTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE | 917T |
QUOTA DEI PROVENTI RICAVATI DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI – G.d.F. | 786T |
QUOTA DEI PROVENTI RICAVATI DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI – MIN. FINANZE | 785T |
QUOTA DEL 25% DELL’IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITA’ | 703T |
QUOTA DEL 70% SANZIONI ART. 10 L. 447/95 | 353T |
QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER PERSONALE P.S. | 924T |
QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVV. PER INFRAZIONI ALLE NORME SUI BOSCHI | 918T |
SANZIONE PECUNIARIA ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI | 680T |
SANZIONE PECUNIARIA ALTRE IMPOSTE DIRETTE – DEFINIZIONE AGEVOLATA | 655T |
SANZIONE PECUNIARIA TASSE SUL POSSESSO DI AUTOVEICOLI | 679T |
SANZIONE PECUNIARIA TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE | 678T |
SOMME DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE MILITARE | 944T |
SOMME DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA | 791T |
SOMME VERSATE PER FINI ISTITUZIONALI - ANTICHITA’ E BELLE ARTI | 803T |
SOPRATTASSA ANNUALE SU AUTOVETTURE CON MOTORE DIESEL | 732T |
SOPRATTASSA ATTI EMESSI DA P.S. | 423T |
SOPRATTASSA PER ATTI EMESSI DA ARMA C.C. | 424T |
SOPRATTASSA PER ATTI EMESSI DA CORPO FORESTALE DELLO STATO | 425T |
SOPRATTASSA SULLE LICENZE DI CACCIA E UCCELLAGIONE | 755T |
SOPRATTASSA SULLE LICENZE DI PESCA | 757T |
TASSA DI LOTTERIA SU TOMBOLE, LOTTERIE,CONCORSI A PREMIO | 798T |
TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO | 712T |
TASSE AUTOMOBILISTICHE | 713T |
TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D’ ARMI | 711T |
TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSSO | 153T |
VALORI CONFISCATI A SEGUITO DI OPERAZIONI ANTIDROGA – MINISTERO DELL’ INTERNO | 804T |
VENDITA DI BENI OGGETTO DI CONFISCA A SEGUITO DI INTIMAZIONE A VERSARE DA PARTE DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO | 923T |
VENDITA DI OGGETTI FUORI USO | 895T |
VENDITA DI OGGETTI FUORI USO – SICILIA – ENTRATA PROPRIA | 860T |
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3. Le modalità di pagamento
La verbalizzazione delle sanzioni amministrative, con allegato il modello F23 correttamente compilato, consente di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione presso qualsiasi sportello bancario, presso qualsiasi sportello dell’ente Poste italiane e presso i concessionari per la riscossione dei tributi.
Una volta intervenuto il pagamento, l’ufficio o comando di Polizia da cui dipendono gli accertatori verrà informato a cura del concessionario che ha ottenuto il pagamento e non dovrà, perciò, provvedere al rapporto dell’autorità competente previsto dall’art. 17 della legge 689/81. Adempimento, questo, invece obbligatorio nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
4. Altri atti di accertamento
L’accertamento tipico della violazione amministrativa è la presa visione diretta della condotta prevista dalla legge o la constatazione di una realtà che costituisce la previsione normativa della stessa. Sono possibili però anche atti finalizzati all’accertamento della violazione e, per queste finalità, sono stati mutuati dal diritto penale alcuni istituti tipici, come l’ispezione, il sequestro, la perquisizione e i rilievi descrittivi, fotografici e segnaletici.
4.1 L’ispezione
L’ispezione è il ricorso all’osservazione diretta di cose e di luoghi, al fine di accertare eventuali illeciti amministrativi.
È consentita solo per le cose e i luoghi diversi dalla privata dimora. Poiché per privata dimora deve intendersi ogni ambiente nel quale si estrinseca la vita privata della persona, possono ritenersi esclusi dall’ ispezione diretta ad accertare violazioni amministrative:
- l’abitazione isolata o compresa in edifici e sue dipendenze (cortili, garage, cantina, ecc.);
- la camera d’albergo occupata dalla persona;
- la roulotte occupata;
- lo studio professionale;
- il circolo privato;
- il laboratorio;
- le sedi di stabilimenti industriali e commerciali, finanziari, ecc.;
- le sedi di associazioni di partiti politici.
Per quanto concerne i veicoli, pur riconoscendosi in essi e per essi un’estrinsecazione della vita privata della persona (onde possono ritenersi privata dimora), è consentita dal codice della strada la loro ispezione, sia esterna che interna.
4.2 Il sequestro amministrativo
Con il sequestro si sottraggono all’altrui disponibilità una o più cose, ponendole a disposizione dell’autorità amministrativa (art. 13, comma secondo, l. 689/81).
È obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in circolazione se per esso non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o se questa è sospesa o revocata) o se sia privo dell’assicurazione obbligatoria (art. 13, comma terzo, l. cit.), mentre possono formare oggetto di sequestro cautelare quelle cose che potranno o dovranno essere confiscate in via amministrativa (art. 13, comma secondo, l. cit.).
Il sequestro è dettagliatamente regolato dal dpr 29.7.1982, n. 571, che obbliga (art. 4) il pubblico ufficiale procedente a redigere apposito processo verbale, nel quale è descritto l’elenco delle cose sequestrate, da consegnare in copia alla persona presso la quale l