Balduinio Simone

Violazioni amministrative e controllo del territorio (terza parte)

CONDIVIDI

Procedure di accertamento e verbalizzazione

ins 7/16

1. Premessa

Le procedure di verbalizzazione delle violazioni amministrative e gli adempimenti successivi, correlati all’applicazione delle sanzioni accessorie, che costituiscono le misure di maggiore afflittività, sono particolarmente complesse. In esse si concentrano le maggiori e più frequenti cause di nullità dei procedimenti, che vedono nel contenzioso successivo una fase certa da gestire. Risulta quindi necessario acquisire conoscenze procedurali, che costituiscono la base su cui fondare sicurezze operative e gestionali. Per ben operare nel campo delle violazioni amministrative non è sufficiente la conoscenza della normativa, ma si richiedono competenze specifiche nei settori legati all’iter complessivo del procedimento, come le indicazioni da inserire nel verbale e le modalità di compilazione degli atti aggiuntivi alla contestazione. Questi ultimi adempimenti sono resi indispensabili dall’ eliminazione dei Servizi di cassa degli uffici delle entrate, attuata dal dlgs 09.07.1997, n. 237. Prima di tale soppressione il pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni amministrative, i cui proventi sono devoluti allo Stato, era possibile presso l’Ufficio del registro e la contestazione non richiedeva alcun ulteriore atto.

 Ora tale ufficio non esiste più e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato deve seguire procedure specifiche, indicate chiaramente dalla circolare n. 327/E.

In particolare, è necessario garantire che qualunque contestazione o notificazione di violazioni amministrative punite con pena pecuniaria per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 legge 24.11.1981, n. 689, sia accompagnata dal modello F23.

Tale modello costituisce l’unico documento che consente al trasgressore di esercitare il diritto di estinguere l’obbligo nascente dalla verbalizzazione a suo carico. Per tale ragione l’omessa compilazione del modello, gli errori in esso riportati o l’omessa consegna all’interessato costituiscono motivo di nullità della procedura sanzionatoria.

2. Modalità di compilazione del modello F23

Il modello va compilato seguendo questa articolazione:

  • I campi 1 e 2 sono riservati all’utente che deve indicarvi, rispettivamente, il concessionario per la riscossione tributi, l’ufficio postale o la banca presso cui effettua il pagamento. 
  • Il campo 4 è riservato alla trascrizione delle generalità del trasgressore comprese il codice fiscale dello stesso.
  • Nel campo 6 vanno riportati i codici dell’ufficio o comando di polizia da cui dipendono gli agenti accertatori.
  • Nel campo 7 va indicato il comune nel quale è indicato l’ufficio di Polizia degli accertatori.
  • Nel campo 9 va riportata la causale dell’atto, nel caso specifico delle sanzioni amministrative va indicato sempre “P.A.” (Pubblica Amministrazione).
  • Nel campo 10 vanno indicati gli estremi dell’atto da cui nasce la ragione del pagamento. Nel caso delle verbalizzazioni vanno indicati l’anno e il numero del verbale.
  • Nel campo 11 (codice tributo, vedi box seguente) va riportato il codice assegnato. Normalmente le sanzioni amministrative hanno il codice 741 T.
  • Nel campo 12 si riportano gli estremi della norma violata.
  • Nel campo 13 va indicato l’importo da versare.     I restanti campi sono di competenza dell’amministrazione finanziaria o comunque non attinenti a violazioni amministrative riscontrate dagli organi di Polizia.

__________________________________________________________________________________________

Codici identificativi degli uffici di Polizia

  • Capitaneria di porto 9A7 (3)*
  • Carabinieri 9A2 (3)*
  • Carabinieri: Nucleo anti-sofisticazioni 6xx (1)*
  • Carabinieri: Nucleo operativo ecologico 7xx (1)*
  • Carabinieri: Nucleo tutela patrimonio artistico 8xx (1)*
  • Comando provinciale Vigili del Fuoco Zxx (1)*
  • Corpo Forestale - Coordinamento prov.le Dxx (1)*
  • Giudice di Pace 9C3 (3)*
  • Guardia di Finanza 9C7 (3)*
  • Motorizzazione civile - Ufficio Provinciale 9xx (1)*
  • Polizia di frontiera 9C5 (3)*
  • Polizia ferroviaria 9C6 (3)*
  • Polizia Municipale 9A0 (3)*
  • Polizia postale Yxx (1)*
  • Polizia stradale 3xx (1)*
  • Prefettura Bxx (1)*
  • Questura 2xx (1)*
  • Tribunale 9B0 (2)* (3)*
  • Tribunale di sorveglianza Nxx (1)*

(1) I caratteri “xx” devono essere sostituiti dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’Ente.

(2) Indicare nello spazio “subcodice” del campo “6 ufficio o ente” l’identificativo dell’Ente (per es. la lettera D per la Asl RM/D).

(3) Indicare nel campo “7 cod. territoriale” il codice del comune di ubicazione dell’Ente.

___________________________________________________________________________________________

2.1 Codice del tributo da inserire nel modello

CODICI TRIBUTO DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE

ADDIZIONALE 5% IMPOSTA CIRCOLAZIONE AUTO

714T

ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA DI BOLLO  ACCONTO

462T

CONTRAVVENZIONI PER LA TUTELA DELLE STRADE E PER LA CIRCOLAZIONE

743T

MULTE A TUTELA DELLE COSE DI INTERESSE ARTISTICO O STORICO

747T

MULTE E AMMENDE PER TRIBUTI DIVERSI DALL’ I.V.A.

131T

MULTE INFLITTE DALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE – OBLAZIONI

741T

OBLAZIONI E PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI FORESTALI

745T

PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA ARMA C.C.

434T

PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA CORPO FORESTALE DELLO STATO

435T

PENA PECUNIARIA PER ATTI EMESSI DA P.S.

433T

PENA PECUNIARIA SENZA DEVOLUZIONE A FONDI

430T

PENE PECUNIARIE INFLITTE PER INFRAZIONI VALUTARIE

891T

PENE PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALLE NORME DETTATE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

878T

PROVENTI DELLE CONTRAVV. ALLA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

899T

PROVENTI DELLE INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA LAVORAZ. DEI CEREALI

883T

PROVENTI DELLE INFRAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI

882T

PROVENTI DELLE MINIERE E DELLE SORG. DI ACQUE MINER.TERMALI – SICILIA – ENTRATA PROPRIA

867T

PROVENTI DELLE SANZION PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALCODICE STRADALE – MIN. LAVORI PUBBLICI

796T

PROVENTI DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA PROPAGANDA PRODOTTI DA FUMO

936T

PROVENTI DELL’UTILIZZ. DI ACQUE PUBBLICHE E PERTIN. IDRAULICHE – SICILIA – ENTRATA PROPRIA

874T

PROVENTI DERIVANTI DA BENI CONFISCATI – ART. 12 LEGGE 11/08/2003 N. 228 (FONDO MISURE ANTI-TRATTA)

802T

PROVENTI DERIVANTI DA OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA – SICILIA – ENTRATA PROPRIA

872T

PROVENTI DERIVANTI DAI BENI CONFISCATI AI SENSI DELL’ART. 12 SEXIES DELLA L.356/1992

833T

PROVENTI DI DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE – SICILIA – ENTRATA PROPRIA

868T

PROVENTI E RECUPERO SPESE PER SANZIONI PECUNIARIE AMMINIST.

898T

PROVENTI PER IL FONDO ASSISTENZA PERSONALE ARMA DEI CARABINIERI

945T

PROVENTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

917T

QUOTA DEI PROVENTI RICAVATI DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI – G.d.F.

786T

QUOTA DEI PROVENTI RICAVATI DALLA VENDITA DI BENI CONFISCATI – MIN. FINANZE

785T

QUOTA DEL 25% DELL’IMPOSTA UNICA SUI GIOCHI DI ABILITA’

703T

QUOTA DEL 70% SANZIONI ART. 10 L. 447/95

353T

QUOTA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER PERSONALE P.S.

924T

QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVV. PER INFRAZIONI ALLE NORME SUI BOSCHI

918T

SANZIONE PECUNIARIA ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI

680T

SANZIONE PECUNIARIA ALTRE IMPOSTE DIRETTE – DEFINIZIONE AGEVOLATA

655T

SANZIONE PECUNIARIA TASSE SUL POSSESSO DI AUTOVEICOLI

679T

SANZIONE PECUNIARIA TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

678T

SOMME DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI ALLOGGI AL PERSONALE MILITARE

944T

SOMME DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

791T

SOMME VERSATE PER FINI ISTITUZIONALI - ANTICHITA’ E BELLE ARTI

803T

SOPRATTASSA ANNUALE SU AUTOVETTURE CON MOTORE DIESEL

732T

SOPRATTASSA ATTI EMESSI DA P.S.

423T

SOPRATTASSA PER ATTI EMESSI DA ARMA C.C.

424T

SOPRATTASSA PER ATTI EMESSI DA CORPO FORESTALE DELLO STATO

425T

SOPRATTASSA SULLE LICENZE DI CACCIA E UCCELLAGIONE

755T

SOPRATTASSA SULLE LICENZE DI PESCA

757T

TASSA DI LOTTERIA SU TOMBOLE, LOTTERIE,CONCORSI A PREMIO

798T

TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO

712T

TASSE AUTOMOBILISTICHE

713T

TASSE SULLE CC.GG. ESCLUSE QUELLE PER PORTO D’ ARMI

711T

TRIBUTO STRAORDINARIO SUI BENI DI LUSSO

153T

VALORI CONFISCATI A SEGUITO DI OPERAZIONI ANTIDROGA – MINISTERO DELL’ INTERNO

804T

VENDITA DI BENI OGGETTO DI CONFISCA A SEGUITO DI INTIMAZIONE 

A VERSARE DA PARTE DELL’UFFICIO GIUDIZIARIO

923T

VENDITA DI OGGETTI FUORI USO

895T

VENDITA DI OGGETTI FUORI USO – SICILIA – ENTRATA PROPRIA

860T

___________________________________________________________________________________________

3. Le modalità di pagamento

La verbalizzazione delle sanzioni amministrative, con allegato il modello F23 correttamente compilato, consente di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione presso qualsiasi sportello bancario, presso qualsiasi sportello dell’ente Poste italiane e presso i concessionari per la riscossione dei tributi.

Una volta intervenuto il pagamento, l’ufficio o comando di Polizia da cui dipendono gli accertatori verrà informato a cura del concessionario che ha ottenuto il pagamento e non dovrà, perciò, provvedere al rapporto dell’autorità competente previsto dall’art. 17 della legge 689/81. Adempimento, questo, invece obbligatorio nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

4. Altri atti di accertamento

L’accertamento tipico della violazione amministrativa è la presa visione diretta della condotta prevista dalla legge o la constatazione di una realtà che costituisce la previsione normativa della stessa. Sono possibili però anche atti finalizzati all’accertamento della violazione e, per queste finalità, sono stati mutuati dal diritto penale alcuni istituti tipici, come l’ispezione, il sequestro, la perquisizione e i rilievi descrittivi, fotografici e segnaletici.

4.1 L’ispezione

L’ispezione è il ricorso all’osservazione diretta di cose e di luoghi, al fine di accertare eventuali illeciti amministrativi. 

È consentita solo per le cose e i luoghi diversi dalla privata dimora. Poiché per privata dimora deve intendersi ogni ambiente nel quale si estrinseca la vita privata della persona, possono ritenersi esclusi dall’ ispezione diretta ad accertare violazioni amministrative:

- l’abitazione isolata o compresa in edifici e sue dipendenze (cortili, garage, cantina, ecc.);

- la camera d’albergo occupata dalla persona;

- la roulotte occupata;

- lo studio professionale;

- il circolo privato;

- il laboratorio;

- le sedi di stabilimenti industriali e commerciali, finanziari, ecc.;

- le sedi di associazioni di partiti politici.

Per quanto concerne i veicoli, pur riconoscendosi in essi e per essi un’estrinsecazione della vita privata della persona (onde possono ritenersi privata dimora), è consentita dal codice della strada la loro ispezione, sia esterna che interna.

4.2 Il sequestro amministrativo

Con il sequestro si sottraggono all’altrui disponibilità una o più cose, ponendole a disposizione dell’autorità amministrativa (art. 13, comma secondo, l. 689/81).

È obbligatorio il sequestro di un veicolo posto in circolazione se per esso non sia stata rilasciata la carta di circolazione (o se questa è sospesa o revocata) o se sia privo dell’assicurazione obbligatoria (art. 13, comma terzo, l. cit.), mentre possono formare oggetto di sequestro cautelare quelle cose che potranno o dovranno essere confiscate in via amministrativa (art. 13, comma secondo, l. cit.). 

Il sequestro è dettagliatamente regolato dal dpr 29.7.1982, n. 571, che obbliga (art. 4) il pubblico ufficiale procedente a redigere apposito processo verbale, nel quale è descritto l’elenco delle cose sequestrate, da consegnare in copia alla persona presso la quale l

...


Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

23/06/2016