L ’ordinamento italiano demanda alle forze dell’ordine il compito istituzionale di salvaguardare la difesa dei cittadini, per i quali vige un generale divieto di circolare armati e non può esserne consentita l’autotutela se non nei casi di estrema necessità e quando ogni altra via sia preclusa (a tal proposito cfr. sentenza Tar Campania, Sez. III
Autore : Alessandro Maria Pane*
Testatina : Leggi e decreti