Giovanni Aliquò*

Parola di questore

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Il potere di ammonire i responsabili di atti di cyberbullismo rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro questo odioso fenomeno

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atti più o meno gravi di cui hanno trattato le cronache dimostrano con evidente chiarezza quali incontrollabili e pericolosi effetti possano discendere da atti di bullismo e cyberbullismo. 

La prevaricazione e l’abuso emotivo minano l’autostima e quindi anche la serenità della vittima, specie se essa è minore. L’esposizione alle offese e al dileggio (quando non addirittura a vere e proprie istigazioni anticonservative), protratta nel tempo e con le potenzialità diffusive degli strumenti telematici, informatici e dei social network dinanzi alla comunità di “amici” di cui la persona fa parte, si traduce in un’ingiusta e insopportabile sofferenza, specie quando la personalità del giovane è nella fase di sviluppo e dunque la vittima è più vulnerabile alle vessazioni.

La legge n. 71/2017, introdotta per la lotta al fenomeno, esalta l’approccio multidisciplinare e multifattoriale alla prevenzione culturale e sociale al cyberbullismo che definisce come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

La medesima legge, ribadendo di fatto il ruolo di  “Autorità di prevenzione sociale” del questore  – ruolo che già con i decreti legge n. 11/2009 (prevenzione atti persecutori) e n. 93/2013 (prevenzione delle violenze domestiche) era emerso e che ben si integra con quello più tradizionale di Autorità di pubblica sicurezza – gli attribuisce il potere di ammonire i minori degli anni diciotto (ma di età superiore agli anni quattordici) che si rendano responsabili di determinati atti di cyberbullismo nei confronti di altri minori.

In particolare, l’articolo 7 della legge n. 71/2017 configura l’ammonimento in parola come una misura monitoria di “diritto mite”, finalizzata a tutelare preventivamente la vittima dal perpetuarsi di condotte lesive della sua dignità personale, ma anche a preservare l’autore dei fatti, in ragione della minore età, da un eventuale processo penale, richiamandolo sul disvalore sociale dei suoi comportamenti. 

Questo approccio – che lascia più facilmente aperta la strada a esiti conciliativi – potrebbe risultare conveniente anche per la stessa vittima: una delle remore che spesso possono frenare l’approccio a una soluzione istituzionale contro gli abusi dei cyberbulli, infatti, è quella di una ritenuta sproporzione tra i fatti patiti e lo strumento penale, anche avuto riguardo all’esposizione che da esso deriva per la vittima stessa e per gli effetti di ulteriore isolamento che ne potrebbero conseguire.

L’articolo 7, richiamando e ricalcando la procedura di cui all’articolo 8 del decreto legge n. 11/2009, prevede, dunque, che l’ammonimento possa essere adottato a condizione che:

non sia già stata proposta querela o denuncia per uno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale nonché 167 (trattamento illecito di dati) del d. lvo n. 196/2003;

i fatti siano commessi mediante Internet;

gli autori siano minorenni di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni non compiuti, e vittime altri minori (anche infraquattordicenni); 

vi sia una “richiesta” da parte della “persona offesa”. 

Preliminarmente si deve osservare che non tutte le condotte richiamate nella definizione di cyberbullismo dall’articolo 1 della legge n. 71/2017, sono poi contemplate dall’articolo 7, per cui si ritiene che possa procedersi ad ammonimento solo nei casi in cui i fatti rappresentati siano astrattamente riconducibili alle fattispecie-presupposto espressamente contemplate.

A tanto si deve immediatamente aggiungere che, per un’errata previsione del legislatore, la norma richiama l’articolo 594 cp che era stato abrogato nel 2016. Escludendo che effetto di tale indicazione possa essere quello di far rivivere il reato d’ingiuria e volendo comunque ipotizzare la rilevanza della previsione ai fini dell’ammonimento, in via interpretativa e “in bonam partem” si può argomentare che l’intenzione del legislatore possa essere stata quella di creare, in chiave doppiamente preventiva, un’alternativa al procedimento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie civili previste dall’articolo 4 del d.lvo n. 7/2016 per chi “offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. Cosicché, in caso di semplice ingiuria, l’ammonimento, secondo questa interpretazione, potrà essere richiesto al questore solo ove non sia stata proposta domanda giudiziale in sede civile tendente al risarcimento del danno.

In ogni caso, sarà opportuno che, nella richiesta di ammonimento presentata al questore, sia autocertificato che per i medesimi fatti non sia stata sporta denuncia, querela o, come detto, domanda giudiziale per il risarcimento del danno per la depenalizzata fattispecie di ingiuria.

Resta, comunque, un’ulteriore perplessità sulla formulazione della norma, lì dove essa non prevede che, venendo a conoscenza dell’Autorità un fatto astrattamente configurabile come reato e perseguibile d’ufficio, l’Autorità stessa possa astenersi dal farne denunzia all’ag, che è obbligatoria ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p. Normalmente, poi, a curare l’istruttoria del procedimento finalizzato all’ammonimento e a compiere i connessi accertamenti sono appartenenti alle forze di polizia che rivestono anche la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e che dunque, ai sensi dell’articolo 347 cpp, son tenuti a riferire la notizia di reato senza ritardo al pubblico ministero.

Ove si tratti di fatti astrattamente riconducibili a ipotesi di reato per le quali è obbligatorio procedere d’ufficio (es. art. 612, comma 2, e art. 167 d lvo 196/2003) , allora, sarà sempre possibile procedere all’ammonimento nel caso in cui il soggetto interessato non abbia formalmente presentato denuncia o querela limitandosi a riferire dei fatti (con un esposto, ad es.). Ma ove, anche in seguito agli accertamenti di pubblica sicurezza, si rilevi la sussistenza di elementi integranti una notizia di reato essa dovrà sempre essere riferita all’Autorità giudiziaria minorile. Si frustra, in tal modo, almeno in parte, l’intenzione originaria del legislatore che è quella di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il ricorso al processo penale.

La previsione che i fatti debbano essere commessi utilizzando la rete internet sembra invece precludere la possibilità dell’ammonimento nel caso in cui, invece, le condotte siano stati tenute mediante sms, mms e altri sistemi di instant messaging telematici che potrebbero non essere collegati alla Rete.

Il questore, per adottare un ammonimento, non può mai procedere d’ufficio, ma deve ricevere dalla parte interessata l’esposizione dei fatti di cyberbullismo dei quali il minore sia vittima, con una pur minima documentazione degli stessi, e un’esplicita richiesta di ammonimento. Non è ammesso un “ammonimento d’iniziativa” dell’Autorità di pubblica sicurezza, su segnalazione di terzi, come invece l’articolo 3 del dl n. 93/2013 prevede nei casi di ammonimento per violenze domestiche.

La richiesta di ammonimento può essere direttamente avanzata al questore dal minore che abbia compiuto i quattordici anni in quanto l’articolo 120, comma 3, del codice penale gli attribuisce simmetricamente il diritto di sporgere querela. In questi casi, tuttavia, anche il genitore o l’esercente la potestà genitoriale sono legittimati alla presentazione della querela (e dunque della richiesta di ammonimento). Tale ultima facoltà può essere esercitata dal genitore anche in caso di parere contrario del minore e anche quando il minore dovesse essere in tutto o in parte ignaro dei fatti di cyberbullismo. Invece il genitore non può opporsi alla volontà del minore di proporre querela o di richiedere l’ammonimento. Ovviamente il minore infra-quattordicenne è sempre ed esclusivamente rappresentato dal genitore e/o esercente la potestà.

Per il resto, si applica all’ammonimento del questore la procedura di cui all’articolo 8 del dl n. 11/2009, che è eminentemente preventiva e amministrativa. 

Da ciò discende che il questore, per adottare un ammonimento, non deve andare alla ricerca della piena prova di fatti costituenti reato, ma è sufficiente che dall’attività investigativa e dagli atti comunque assunti emergano oggettivi elementi di fatto in ordine all’avvenuto verificarsi di un comportamento riconducibile al cyberbullismo, con l’identificazione del suo autore. Il questore, motivando il provvedimento, deve dunque dimostrare di aver acquisito elementi di fatto idonei (ovvero previsti dalla legge) per affermare ragionevolmente l’ipotesi della sussistenza di un quadro di cyberbullismo e il rischio attuale che possano verificarsi, in danno della vittima, ulteriori comportamenti pericolosi.

Il questore deve, normalmente, procedere all’avviso di avvio del procedimento nei confronti del minore che si ritenga autore di cyberbullismo, notificando l’atto anche a uno dei genitori o a persona esercente la potestà genitoriale. A tale conclusione si perviene ove si osservi che, all’atto della notifica dell’ammonimento orale, l’articolo 7, comma 2, della legge n. 71/2017 richiede sempre la presenza del genitore. Dovrà essere, di conseguenza, compiuta un’attività investigativa e di raccolta d’informazioni dalle persone informate sui fatti che tenga conto anche delle eventuali difese della controparte. 

Tuttavia, in casi in cui siano palesemente evidenti motivi d’urgenza (dei quali si dovrà dare ampia illustrazione nel corpo della motivazione del provvedimento), potrà essere omesso l’avviso di avvio del procedimento.

L’ammonimento, benché ne sia sottolineata dalla legge la sua “oralità”, al pari di tutti i corrispondenti provvedimenti orali dell’Amministrazione della ps può essere trasposto in un verbale scritto, che sarà notificato all’ammonito dal questore o da altro Ufficiale di ps da lui delegato. L’emissione dell’ammonimento è un atto connotato da ampi margini di discrezionalità, tanto più rilevanti in un ambito in cui le finalità educative del minore hanno la prevalenza.

Si ritiene essenziale, comunque, che il provvedimento di ammonimento non debba contenere solo generiche indicazioni di rispettare la legge e i regolamenti e di non commettere altri atti di cyberbullismo. Pur senza violare i principi di tassatività e determinatezza del contenuto della norma, si ritiene che sia opportuno che il contenuto del provvedimento sia ritagliato sulla persona del giovane ammonito e sul tipo di condotte da egli poste in essere, stigmatizzando specificamente il disvalore dei comportamenti dell’ammonito e gli effetti negativi prodotti sulla vittima.

In questa fase appare svolgere un ruolo centrale il momento della notifica, durante il quale è importante favorire dialogo, riconciliazione e partecipazione del genitore (che deve necessariamente presenziare) al cammino di presa di coscienza del giovane ammonito. 

In realtà l’ammonimento (i cui effetti cessano al compimento del diciottesimo anno d’età) è sfornito di qualsiasi altra conseguenza, se non quella meramente monitoria, non essendo previste sanzioni di sorta nel caso di violazioni delle prescrizioni impartite. Esso, allora, ha davvero un senso di “prevenzione sociale” solo se l’Autorità di pubblica sicurezza, dialogando con le Istituzioni scolastiche – in particolare con i dirigenti degli Istituti e con i docenti referenti per le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo –  saprà, ad esempio, opportunamente interagire con le stesse e richiamare nei suoi provvedimenti  - rafforzandole – le regole scolastiche contro il cyberbullismo di cui all’articolo 5, comma 2, della legge n. 71/2007.

Il questore ha sicuramente, in questo sistema, un ruolo centrale non solo nell’impulso e coordinamento dei servizi specialistici della polizia postale e in quelli delle altre forze di polizia ma, soprattutto, quale autentica cerniera sul territorio tra la prevenzione scolastica e quella di pubblica sicurezza, a fini non punitivi ma educativi. All’Autorità di pubblica sicurezza è affidato un nuovo, rilevante ruolo per l’attuazione del dettato dell’art. 31, comma 2, della Costituzione e per un’effettiva ed efficace protezione e tutela dei minori, cosicché il valore del favor minoris si realizzi nella promozione dei diritti dell’adolescente quale “cittadino in formazione”. 

È un obiettivo che può solo conseguirsi  lavorando “in rete”, interagendo non solo con la famiglia, ma anche con le Istituzioni scolastiche e con gli altri soggetti, pubblici e privati, che sul territorio condividano la “missione” della protezione della gioventù. In definitiva, la legge n. 17/2017 costituisce sicuramente un primo positivo approccio dello Stato al fenomeno del cyberbullismo (che forse, nella stessa chiave preventiva ed educativa, avrebbe potuto essere affrontato con un più ampio respiro contemplando tutti i casi di bullismo minorile), ma necessita, secondo quanto sopra osservato, di alcuni interventi migliorativi, atti anche ad attribuire, nei casi più difficili, adeguati poteri di sanzione amministrativa a fini riparatori, per meglio richiamare il giovane alle sue responsabilità e per mostrargli concretamente quali conseguenze possano derivare per le vittime dalle sue azioni antisociali. ϖ

*Giovanni Aliquò dirigente superiore t.SFP della Polizia di Stato

04/10/2018