Franco Gabrielli

Save the date

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Finalmente la cerimonia della Festa della Polizia avrà una data certa. Il 10 aprile di ogni anno verrà ricordata l’attività della nostra Istituzione

primopiano 10-16

10 aprile. Save the date, per dirla all’americana. È questa, infatti, la giornata individuata per le celebrazioni del 165° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Ma, ed ecco la novità, tale data non varrà per il solo 2017 bensì per tutti gli anni a venire. Con un provvedimento del ministro dell’Interno firmato lo scorso agosto è stata, infatti, superata una anomalia che ha sinora caratterizzato la nostra Istituzione, unica forza di polizia a non avere una data prefissata per la celebrazione della ricorrenza di fondazione del Corpo. Negli anni, infatti, la giornata per la commemorazione è stata individuata con un provvedimento ad hoc che si è limitato a stabilire la data per un unico anno solare. Così, per andare a ritroso nel tempo, la Festa della Polizia è stata celebrata a Roma il 25 maggio del 2016, il 22 maggio del 2015 e l’8 maggio 2014. Con un’ulteriore complicazione: l’Anniversario, per ragioni organizzative, è stato festeggiato, nel resto d’Italia, un giorno successivo rispetto alla Capitale. Tale circostanza ha contribuito a creare disorientamento nella cittadinanza e, talora, finanche tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, non consentendo di cogliere appieno il valore simbolico della ricorrenza. È con la ferma intenzione di restituire centralità a tale cerimonia celebrativa che è stata formulata la proposta di prefissarne definitivamente la data. L’iniziativa si inserisce in realtà in un più ampio quadro volto a  evidenziare  quegli “elementi di riconoscibilità” della Polizia di Stato che, lungi dall’essere meri simulacri simbolici, contribuiscono a modellare la fisionomia della nostra Istituzione e concorrono a cementarne il senso di appartenenza. Con la medesima filosofia di fondo sono state di recente definite le modalità per garantire una applicazione uniforme, sul territorio nazionale, della divisa degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Il tema si inserisce nel più ampio progetto di una generale e progressiva “riscrittura delle regole” destinate a governare la vita e il funzionamento della nostra Istituzione nei prossimi anni, al fine di dare nuovo impulso alla Polizia di Stato, per renderla pronta a fornire risposte adeguate a istanze di sicurezza sempre più complesse. In tale ottica assume ancor più valenza la data prescelta. Avremmo potuto scegliere l’11 luglio, giorno in cui nel 1852, con Regio Decreto n. 1404 venne istituito il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ma si è preferito connettere la giornata delle celebrazioni alla Legge n. 121 del 1981, recante il “Nuovo Ordinamento delle Amministrazioni della Pubblica Sicurezza” e, in particolare, alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. del 10 aprile 1981, n. 100). È questo l’intervento normativo, infatti, che segna la nascita della Polizia moderna e del nuovo sistema di sicurezza del nostro Paese, espressione del coordinamento delle Forze di Polizia in seno al Dipartimento della pubblica sicurezza. Vi do, dunque, appuntamento al prossimo 10 aprile, con un ulteriore auspicio: celebrare il 165° Anniversario della fondazione della Polizia non più solo all’interno delle nostre strutture, bensì nelle piazze delle nostre città, tra i nostri concittadini, utenti finali e ispiratori del nostro servizio.

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LA RIFORMA IN PILLOLE

Da Corpo a Istituzione:

il ministro dell’Interno diviene autorità nazionale di pubblica sicurezza.

È istituita la nuova Amministrazione della pubblica sicurezza – che è civile e ha un ordinamento speciale. Nell’ambito di essa è istituito il Dipartimento della pubblica sicurezza a cui è preposto il capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

È istituita la Polizia di Stato struttura composita, atta a individuare la forza di polizia diretta e amministrata dal Dipartimento nonché la componente tecnico-operativa dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Sono istituiti  gli uffici e le Direzioni Centrali del dipartimento della pubblica sicurezza.

È istituito presso le prefetture il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

È istituita presso  il Dipartimento della pubblica sicurezza la Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Viene soppresso l’ufficio antidroga e istituito nel contempo, con analoghe attribuzioni, un servizio presso la Direzione centrale della polizia criminale.


Donne in polizia:

sono disciolti il Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile;

Le bandiere  appartenenti e le decorazioni concesse al Corpo delle Guardie di ps e al corpo della polizia femminile sono attribuite alla Polizia di Stato.

È abolito l’uso delle stellette sul bavero della uniforme , al loro posto verranno indossati gli alamari con la fiamma oro e con la sigla R.I..

Le denominazioni  Corpo delle guardie di ps e Corpo della polizia femminile previste dalle vigenti leggi sono sostituite dalla denominazione Polizia di Stato.

 

Sindacati:

gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero  né azioni sostitutive  di esso che effettuate durante il servizio possono pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o le attività di polizia giudiziaria;

Gli appartenenti alle forze di Polizia non possono iscriversi ai partiti politici fino a che non intervenga una disciplina della materia e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della legge.

Agli ufficiali, alle ispettrici, alle assistenti, ai sottufficiali, agli appuntati, alle guardie scelte e alle guardie compete il trattamento economico per lo straordinario nelle misure previste attualmente per i funzionari civili della ps.

È  abolita la quota servitù a carico degli appartenenti alla Polizia di Stato per le spese relative alla pulizia delle caserme;

Sono abolite le norme che disciplinano la facoltà di contrarre matrimonio per il personale dell’Amministrazione della ps.

L’orario di servizio è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Per un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della legge l’orario è fissato in quarantadue ore settimanali.

La differenza tra i due orari viene subito retribuita come prestazione di lavoro straordinario.

Verrà altresì retribuito come straordinario qualsiasi servizio svolto in eccedenza all’orario stabilito.

Gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono essere impegnati in compiti che non siano attinenti al servizio d’Istituto.

Per l’assistenza religiosa è escluso il ricorso ai cappellani militari.

Gli appartenenti all’Amministrazione della ps sono soggetti alla giurisdizione penale dell’autorità giudiziaria ordinaria;

Sono previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato le seguenti figure di reato: abbandono del posto di servizio, rivolta, movimento non autorizzato di reparto, manifestazioni collettive con mezzi o armi della polizia, alterazione di armi o munizioni e porto di armi non in dotazione, arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative.

A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia è scontata negli stabilimenti penali militari.

 

L’ingresso dei civili:

il ruolo organico dei funzionari civili dell’Amministrazione della ps assume la denominazione di ruolo organico dei funzionari della Polizia di Stato, fermo restando qualifiche e denominazioni;

Le funzioni e responsabilità dei superiori gerarchici per quanto riguarda la disciplina, l’impiego e l’addestramento del personale appartenente alle questure e ai dipendenti uffici sono devolute ai funzionari di polizia preposti alla direzione degli uffici stessi. Analoghe funzioni saranno svolte dai dirigenti degli uffici della specialità ferroviaria, frontiera e postale.  

27/09/2016